Il Seminario è un istituto ecclesiastico destinato alla formazione, per almeno quattro anni, dei candidati al sacerdozio (Codice di diritto canonico, can. 235 §1). Voluto dal Concilio di Trento nel 1563 (sess. XXIII, decreto Cum adolescentium aetas), fu progressivamente eretto dai vescovi in quasi tutte le diocesi.
Il Seminario eretto legittimamente gode per il diritto stesso di personalità giuridica nella Chiesa (can. 238 § 1).
Il Seminario minore è finalizzato a incrementare le vocazioni ecclesiastiche mentre si offre ai candidati una formazione spirituale insieme alla preparazione umanistica e scientifica (can. 234 §1).
Il Seminario maggiore ospita i giovani che intendono accedere al sacerdozio formandosi a una vita spirituale a esso adeguata.
Eretto dal vescovo, è detto perciò Seminario vescovile o diocesano.
Dove non risulta possibile e/o opportuno erigere o mantenere nelle singole diocesi il Seminario maggiore, gli alunni che si preparano ai ministeri sacri possono essere affidati ad altro Seminario oppure, ottenute le dovute autorizzazioni della Santa Sede o della Conferenza Episcopale o dei vescovi interessati, può essere eretto un Seminario interdiocesano (can. 237).
Di norma il Seminario è affidato a un rettore, che lo dirige e lo rappresenta in tutti gli affari, affiancato in genere da un vicerettore, da un economo, da un direttore spirituale, da confessori ordinari e straordinari, e da docenti, se in Seminario si provvede anche alla formazione culturale degli alunni.
Il Seminario è esente dalla giurisdizione parrocchiale; per tutti coloro che vi si trovano svolge l’ufficio di parroco il rettore o un suo delegato (can. 262).
I Seminari sono ordinati da una Ratio di carattere nazionale emana dalla Conferenza Episcopale e da regolamenti locali approvati dal vescovo diocesano (cann. 242 e 243).
Il sostentamento del Seminario diocesano è a carico del vescovo, che a tal fine, se necessario, può imporre in diocesi un tributo generale e proporzionato, a cui sono tenute tutte le persone giuridiche ecclesiastiche, anche private.
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
Le tipologie documentarie ricorrenti in un fondo prodotto da un Seminario vescovile possono includere:
documenti relativi alla fondazione;
atti di governo dell’istituzione: regole e regolamenti;
documenti che attestano i rapporti con autorità ecclesiastiche: corrispondenza intercorsa con le autorità ecclesiastiche diocesane o extradiocesane;
documenti che attestano i rapporti con autorità civili: corrispondenza con le autorità civili a vari livelli;
documenti relativi alle persone: nomina del rettore, dell’economo, del padre spirituale, documenti personali dei chierici;
atti relativi alla gestione del patrimonio: strumenti, testamenti, donazioni, enfiteusi, locazioni, transazioni, contratti e mandati di procura;
documenti di tipo amministrativo: libri contabili, libri cassa, registri di beni stabili, bilanci e resoconti;
inventari di beni immobili e mobili: platee, elenchi di beni, utensili, strumenti, oggetti sacri, inventari di libri e documenti d’archivio;
copie di atti giudiziari: cause, contenziosi, processi, sentenze;
documenti relativi all’attività scolastica e formativa: registri delle presenze, lettere delle vacanze.
Si possono rinvenire anche fondi aggregati, appartenuti a enti o persone collegate con il Seminario (archivi privati di superiori o docenti, archivi di organismi associativi del clero, ecc.).
STORIA
Nel corso dei secoli, la formazione dei candidati al sacerdozio è passata attraverso varie fasi e metodi prima che il Concilio di Trento, nel 1563, imponesse l’obbligo della istituzione dei Seminari in tutte le diocesi.
L’applicazione della norma tridentina fu lenta e insicura in varie parti d’Europa. Le principali difficoltà nascevano dalla mancanza di mezzi finanziari per erigere e mantenere una tale istituzione, e dall’incertezza sui metodi scolastici e formativi da adottare.
Le Institutiones ad universum Seminarii regimen pertinentes redatte da S. Carlo Borromeo per il Seminario milanese (1564) divennero presto un modello molto seguito e imitato.
Contemporaneamente, a Roma sorgevano Seminari di carattere nazionale per ospitare chierici che vi si specializzavano per ritornare poi in patria a servizio delle diocesi di provenienza o ad animare la formazione seminaristica.
I Seminari, disciplinati dalle norme del Codice di diritto canonico (cann. 232-264), ricevono indirizzi dalla Congregazione per l’educazione cattolica.
BIBLIOGRAFIA
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- Maurilio Guasco, Seminari e clero nel Novecento, Torino, Paoline, 1990.
- Chiesa, chierici, sacerdoti: clero e seminari in Italia tra XVI e XX secolo. Siena, Archivio di Stato - Seminario arcivescovile, 21 maggio 1999, a cura di Maurizio Sangalli, Roma, Herder, 2000.
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- Maurilio Guasco, La formazione del clero, Milano, Jaca Book, 2002.
- Consegnare la memoria. Manuale di archivistica ecclesiastica, a cura di Emanuele Boaga, Salvatore Palese, Gaetano Zito, Firenze, Giunti, 2003.
- Gli archivi dei Seminari. Atti dei convegni di Spezzano, 3 settembre 2003 e di Ravenna, 11 ottobre 2003, a cura di Enrico Angiolini, Modena, Mucchi, 2004.