La Curia diocesana (o vescovile) – come recita il Codice di diritto canonico – è l’insieme «degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la diocesi, cioè nel dirigere l’attività pastorale, nel curare l’amministrazione della diocesi come pure nell’esercitare la potestà giudiziaria» (can. 469).
È compito del vescovo curare il buon coordinamento degli organismi e uffici pastorali per il bene della diocesi (can. 473 § 1) e sottoscrivere, insieme al cancelliere, gli atti di Curia che hanno per loro natura effetti giuridici (can. 474)
Le persone impegnate negli organismi della Curia sono nominate dal vescovo (can. 470) e vincolate alla fedeltà e alla riservatezza (can. 471).
All’interno della Curia diocesana operano il vicario generale, che con potestà ordinaria presta aiuto al vescovo nel governo di tutta la diocesi; il cancelliere, il cui incarico principale, a meno che non sia stabilito diversamente dal diritto particolare, consiste nel provvedere che gli atti della Curia siano redatti compiutamente e custoditi nel suo archivio; e l’economo, persona veramente esperta in economia e particolarmente distinta per onestà che, secondo le modalità definite dal Consiglio per gli affari economici, amministra i beni della diocesi sotto l’autorità del vescovo, sulla base delle entrate stabili della diocesi provvede alle spese che il vescovo o altri da lui incaricati abbiano legittimamente ordinato.
Per favorire l’attività pastorale il vescovo può costituire un Consiglio episcopale, composto cioè dai vicari generali e dai vicari episcopali (can. 473 § 4). Nel governo della diocesi, comunque, si fa coadiuvare dal Consiglio presbiterale, cioè un gruppo di sacerdoti, che, rappresentando il presbiterio, sono come il «senato del vescovo» (can. 495 § 1). Fra i membri, poi, del Consiglio presbiterale il vescovo nomina liberamente alcuni sacerdoti, in numero non minore di sei e non maggiore di dodici, i quali costituiscono per un quinquennio il Collegio dei consultori (can. 502). Se la situazione pastorale lo richiede, in ogni diocesi si può costituire il Consiglio pastorale, al quale spetta, sotto l’autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi (can. 511).
Gli organi collegiali diocesani afferiscono alla Curia diocesana, presso la quale si conservano i relativi atti istituzionali.
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
In un fondo storico prodotto da una Curia diocesana (o vescovile) si possono rinvenire tipologie documentarie corrispondenti ad antichi uffici o a funzioni molto diversificate, di luogo in luogo, richieste dal ruolo svolto nel corso dei tempi dai vescovi nel territorio diocesano, non escluse competenze in materia feudale, civile e criminale. Solo dall’entrata in vigore del Codice di diritto canonico del 1983 si posso riscontrare nell’organizzazione archivistica di una Curia diocesana le tipologie corrispondenti alla vigente articolazione degli uffici.
Anche volendo offrire una lista esemplificativa delle tipologie, si deve sempre fare riferimento alle diversificazioni territoriali degli Stati di antico regime.
Le tipologie documentarie ricorrenti in un fondo prodotto dalla Curia vescovile riguardano:
l’amministrazione generale della diocesi: sinodi e concili, lettere pastorali, decreti ed editti vescovili, visite pastorali, visite ad limina, vicariati foranei, capitolo della cattedrale, legati e amministrazione dei beni, inventari.
l’anagrafe: registri dei sacramenti (battesimi, cresime, matrimoni, morti), stati liberi, dispense matrimoniali.
le persone ecclesiastiche: seminario, ordinazioni, stato del clero, benefici e concorsi, provvisioni, licenze, lettere dimissorie, dispense e patenti per la confessione e la predicazione, sacerdoti extradiocesani, vescovi, vicari vescovili, vicari capitolari. il culto e ai luoghi sacri: fondazioni di chiese, luoghi pii, benefici, consacrazioni, cimiteri, altari, campane, alienazioni di beni, cappellani e culto, reliquie.
gli ordini religiosi, congregazioni, confraternite, opere pie, ospedali, associazioni, scuole: licenze di professione per le monache, rinunce ai beni dei novizi e novizie, alienazioni di beni, decreti vescovili, Azione cattolica, scuole diocesane
i processi: beatificazioni e canonizzazioni, processi vescovili, cause criminali, cause matrimoniali, processi del Sant’Ufficio
i rapporti con altri enti: bolle pontificie, lettere monitoriali, indulgenze, dispense ecclesiastiche, documenti dei rapporti interdiocesani, delle Congregazioni pontificie, documenti ricevuti e trasmessi alle autorità civili
BIBLIOGRAFIA
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