Atto di giurisdizione spirituale con cui la Chiesa, attingendo ai meriti infiniti della Redenzione, condona, a modo di assoluzione per i vivi e a modo di suffragio per i defunti in tutto (
indulgenza plenaria) o in parte (
indulgenza parziale) la pena temporale dovuta per i peccati già rimessi in quanto alla colpa. Si dice
indulgenza temporanea o perpetua, a seconda che sia limitata o no a un determinato periodo di tempo;
indulgenza personale, locale o reale, a seconda che sia concessa a una persona fisica o morale, oppure annessa a un luogo (chiesa, santuario) o a un oggetto (crocifisso, medaglia, rosario)
Bibliografia
S. Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, Utet, Torino 2007;
A. De Pedro, Dizionario di termini religiosi e affini, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000